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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10767 - pubb. 09/07/2014.

Inammissibile il ricorso per cassazione contro il decreto del GD che impartisce direttive per la gestione della fase liquidatoria del concordato


Cassazione civile, sez. I, 27 Ottobre 2006, n. 23271. Est. Piccininni.

Concordato preventivo - In genere - Decreti del giudice delegato in ordine all'esecuzione del concordato - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Controversie sui crediti - Giudizio di cognizione ordinaria - Necessità - Preclusioni - Insussistenza


È inammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il giudice delegato, durante l'esecuzione del concordato preventivo, impartisce direttive generali per una corretta gestione della procedura nella fase liquidatoria, in quanto inidoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti; infatti, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti dei singoli creditori e che attengono all'esecuzione del concordato danno luogo a controversie del tutto sottratte al potere decisionale degli organi fallimentari, mentre invece costituiscono materia di ordinario giudizio di cognizione, nessuna preclusione operando nè la sentenza di concordato nè - i successivi provvedimenti emessi nel corso della procedura per assicurarne il corretto svolgimento. (massima ufficiale) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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