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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10755 - pubb. 07/07/2014.

Trust di scopo e vincolo di destinazione nel concordato preventivo per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela. Mutamento delle condizioni di fattibilità e modifica del voto


Tribunale di Ravenna, 22 Maggio 2014. Est. Farolfi.

Concordato preventivo - Opposizione all’omologazione - Contestazione del trattamento chirografario e non privilegiato del proprio credito - Inammissibilità

Concordato preventivo - Approvazione - Mutamento delle condizioni di fattibilità - Facoltà del creditore di modificare il proprio voto

Concordato preventivo - Utilizzo del trust di scopo e del vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. - Destinazione della c.d. “finanza esterna” - Interessi meritevoli di tutela

Concordato preventivo - Vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. - Perseguimento di interessi meritevoli di tutela - Mandato irrevocabile a vendere i beni vincolati in favore degli organi della procedura e del liquidatore giudiziale


E’ inammissibile l’opposizione all’omologazione con la quale si contesti unicamente il diverso trattamento (chirografario e non privilegiato) del proprio credito: da un lato il concordato preventivo non prevede una fase di verifica dei crediti analoga alla procedura fallimentare, dall’altro – in concreto – nessuna influenza ha la questione in relazione all’esito delle votazioni.

La nuova formulazione dell'art. 179, comma 2, l.f. porta ad escludere l'esigenza di procedere a nuove votazioni ma affida alla responsabilità ed alla volizione di ciascun creditore la decisione se modificare o meno il proprio voto. Si tratta di un diritto personale ed individuale, non surrogabile, che non può consentire a chi aveva già votato in senso negativo (così mostrando in realtà di ritenere irrilevante il fatto sopravvenuto) di imporre agli altri votanti la propria volontà.

Sia l’istituto del trust di scopo che il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. possono concorrere positivamente a garantire i creditori concordatari circa l’effettiva destinazione della c.d. “finanza esterna” promessa da soggetti terzi al fine di consentire un soddisfacimento non irrisorio dei creditori chirografari e la fattibilità del concordato (caso nel quale il trust è stato istituito su partecipazioni societarie ed il vincolo di destinazione su alcuni beni immobili).

In particolare il vincolo di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., persegue interessi meritevoli di tutela ove lo stesso si innesti su di una procedura di concordato, poiché da questa riceve la propria causa concreta, purché contenga un mandato irrevocabile a vendere gli immobili (o altro atto dispositivo) in favore degli organi della procedura ed in particolare del liquidatore giudiziale nominato dal tribunale, realizzandosi perciò di fatto una irrevocabilità della messa a disposizione dei beni condizionata alla sola omologa del concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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