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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10753 - pubb. 07/07/2014.

Compete la prededuzione al credito del professionista che assiste l’imprenditore in funzione della richiesta del proprio fallimento


Tribunale di Firenze, 01 Luglio 2014. Pres., est. Isabella Mariani.

Dichiarazione di fallimento - Assistenza all’imprenditore in funzione della procedura fallimentare - Compenso del professionista - Prededuzione

Amministratori - Obbligo di conservazione del patrimonio sociale - Adempimento all’obbligo tramite domanda di fallimento - Assistenza del professionista - Attività svolta in funzione della procedura concorsuale di fallimento - Prededuzione del credito


Il professionista che supporti la parte debitrice nella verifica della situazione dell’impresa per consentire al proprio cliente di valutare al meglio se la crisi risulti o meno superabile, supportandolo in caso negativo nella predisposizione di quanto necessario per dare inizio alla procedura concorsuale fallimentare, allorché tale procedura venga decretata dal giudice svolge utilmente la propria attività in funzione della medesima ed ha, quindi, diritto alla prededuzione ex articolo 111 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché la legge impone agli amministratori un obbligo di conservazione del patrimonio sociale, questi devono agire per tale finalità laddove si manifesti in uno stato di crisi dell’impresa e ciò può avvenire anche tramite il ricorso alla domanda del proprio fallimento, con la conseguenza che, laddove l’imprenditore intenda avvalersi della prestazione libero professionale dell’esperto per valutare l’an e il quomodo dell’accesso alla procedura fallimentare, al fine appunto di evitare un ulteriore aggravio della posizione creditoria, deve ritenersi integrata la valutazione di funzionalità della prestazione resa alle ragioni della procedura lato sensu intesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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