ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10678 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Roma, 07 Marzo 2014. .

Riconoscimento del figlio – Omesso riconoscimento – Danno da mancato riconoscimento – Prescrizione


Le conseguenze dell’illecito cd. “endofamiliare” da mancato riconoscimento, ormai ampiamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza (v. Cass. n. 5652 del 2012 ), si articolano nel danno derivante da violazione dell’obbligo di mantenimento, connesso alla perdita di chances conseguenti, ad esempio, al mancato conseguimento della posizione sociale confacente a quella del padre biologico, ed in quello derivante dalla violazione degli altri doveri genitoriali, in particolare il
diritto a ricevere cura, educazione, protezione, da entrambi i genitori. Anche in ordine a tale domanda il convenuto eccepisce l’intervenuta prescrizione. Deve ritenersi che per l’azionabilità del diritto al risarcimento del danno da violazione dei doveri genitoriali non sia necessaria la sussistenza di una sentenza sullo status passata in giudicato. Quanto al danno patrimoniale, il termine deve esser individuato nel momento in cui il figlio raggiunge l’indipendenza economica, in quanto in quel momento cessa il dovere del genitore di contribuire al suo mantenimento. Quanto agli altri datti, al di là dei compiti strettamente educativi, i doveri giuridici di solidarietà, protezione e cura permangono fino a che il figlio non sia in grado di conseguire una completa autonomia anche psicologica che verosimilmente, nella maggior parte dei casi, coincide con il raggiungimento dell’autonomia economica e, quindi, con il momento in cui cessa l’obbligo di mantenimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)