Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10575 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. III, 29 Gennaio 2013. .


Interessi - Anatocismo - Contratti di mutuo agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 - Anatocismo - Limitazioni di cui all'art. 1283 cod. civ. - Applicabilità - Usi normativi, anteriori al 1942, che consentissero l'anatocismo oltre i limiti poi previsti da tale norma - Insussistenza - Conseguenze



In tema di mutuo agrario di miglioramento disciplinato dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e con riferimento al calcolo degli interessi di mora, devono ritenersi applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 cod. civ., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta e non essendo l'anatocismo previsto dalla legislazione di settore, in deroga all'art. 1283 cod. civ.; poiché con riguardo al suddetto mutuo non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 cod. civ., sono illegittime tanto le pattuizioni, quanto i comportamenti - ancorchè non tradotti in patti - che si risolvano in un'accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale. (massima ufficiale)