Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10570 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 09 Giugno 2014. .


Fallimento - Istanza di fallimento in estensione proposta dal curatore - Autorizzazione a stare in giudizio - Necessità - Esclusione



Il curatore non è obbligato a munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio per promuovere il procedimento di estensione del fallimento di cui all'articolo 147, comma 4, L.F. L'articolo 25 n. 6, L.F. prescrive, infatti, l'autorizzazione allorché il curatore debba stare in giudizio "come attore o convenuto", mentre il procedimento di estensione per la dichiarazione di fallimento non è riducibile ad un processo tra parti contrapposte in cui l'istante assume la veste di attore ed il fallendo quella di convenuto, vuoi perché il legittimato all'azione non è titolare di un diritto soggettivo al fallimento del debitore, vuoi perché l'accoglimento della domanda è idoneo a dar luogo ad un accertamento costitutivo valevole erga omnes. Inoltre, la decisione di agire o di resistere in giudizio non può più configurarsi come frutto di una scelta sostanzialmente spettante al giudice delegato, ma deve, al contrario, ritenersi una scelta del curatore, rispetto alla quale l'autorizzazione del giudice testimonia l'avvenuto controllo della legittimità (e non anche del merito) dell'iniziativa, controllo che non è necessario qualora detta iniziativa sia doverosa e la legittimazione del curatore sia già espressamente prevista dalla legge come nell'ipotesi dell'estensione del fallimento di cui all'articolo 147, comma 4, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato