Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10569 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 09 Giugno 2014. .


Gratuito patrocinio a spese dello Stato - Fallimento - Attestazione del giudice delegato della mancanza di fondi - Attestazione in relazione allo specifico giudizio - Necessaria delibazione dell'opportunità della costituzione - Autorizzazione ex articolo 25 L.F. - Forma - Fattispecie



La disposizione di cui all'articolo 144 del d.p.r. n. 115 del 2002, secondo la quale "nel processi in cui è parte il fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro per le spese, il fallimento si considera ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato…" va letta in collegamento con l'articolo 25, comma 1, n. 6) L.F., nel senso che la attestazione relativa alla mancanza di fondi non può essere data in via generale ed astratta, ma in relazione allo specifico giudizio nel quale il curatore dovrà costituirsi, quale rappresentante della massa, in veste di attore o di convenuto. Ciò comporta la previa, doverosa delibazione dell'opportunità della costituzione, posto che, in caso contrario (ovvero limitandosi ad attestare che la procedura è priva di fondi e, dunque, a prendere atto dell'iniziativa giudiziaria che il fallimento sta per assumere), il giudice delegato finirebbe col venir meno ai suoi doveri di diligenza, di fatto consentendo al curatore di agire o resistere in giudizio ancorché privo della necessaria autorizzazione. Al riguardo va poi precisato che, poiché il provvedimento ex articolo 25 L.F. non necessita di formule sacramentali, la mera attestazione del giudice delegato in ordine alla mancanza di fondi, che fa seguito alla istanza con la quale il curatore gli rappresenta che il fallimento non dispone della liquidità necessaria a sostenere le spese del processo, va interpretata quale contestuale, implicita autorizzazione alla costituzione in quel processo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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