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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10567 - pubb. 11/06/2014.

Il curatore non ha necessità dell'autorizzazione del G.D. per chiedere l'estensione del fallimento. Sull'istanza di autorizzazione a stare in giudizio il G.D. esercita un controllo di legittimità e non di merito


Cassazione civile, sez. I, 09 Giugno 2014, n. 12947. Est. Magda Cristiano.

Fallimento - Autorizzazione a stare in giudizio del curatore - Mancanza - Sanatoria con efficacia retroattiva - Dovere del giudice di assegnare un termine perentorio per la sanatoria

Gratuito patrocinio a spese dello Stato - Fallimento - Attestazione del giudice delegato della mancanza di fondi - Attestazione in relazione allo specifico giudizio - Necessaria delibazione dell'opportunità della costituzione - Autorizzazione ex articolo 25 L.F. - Forma - Fattispecie

Fallimento - Istanza di fallimento in estensione proposta dal curatore - Autorizzazione a stare in giudizio - Necessità - Esclusione

Fallimento - Decisione di agire o resistere in giudizio - Scelta del curatore - Autorizzazione del giudice delegato - Controllo di legittimità e non di merito


La mancanza dell'autorizzazione del curatore a stare in giudizio si risolve in un difetto di legittimazione processuale sanabile in ogni momento con efficacia retroattiva anche per i precorsi gradi di giudizio, ricordando che, ai sensi dall'attuale testo dell'articolo 182, comma 2, c.p.c., il giudice che rilevi l'esistenza di tale vizio ha l'obbligo (e non più la mera facoltà) di assegnare un termine perentorio per la sanatoria e non può emettere una pronuncia di rigetto nel rito se non dopo che tale termine sia inutilmente decorso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disposizione di cui all'articolo 144 del d.p.r. n. 115 del 2002, secondo la quale "nel processi in cui è parte il fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro per le spese, il fallimento si considera ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato…" va letta in collegamento con l'articolo 25, comma 1, n. 6) L.F., nel senso che la attestazione relativa alla mancanza di fondi non può essere data in via generale ed astratta, ma in relazione allo specifico giudizio nel quale il curatore dovrà costituirsi, quale rappresentante della massa, in veste di attore o di convenuto. Ciò comporta la previa, doverosa delibazione dell'opportunità della costituzione, posto che, in caso contrario (ovvero limitandosi ad attestare che la procedura è priva di fondi e, dunque, a prendere atto dell'iniziativa giudiziaria che il fallimento sta per assumere), il giudice delegato finirebbe col venir meno ai suoi doveri di diligenza, di fatto consentendo al curatore di agire o resistere in giudizio ancorché privo della necessaria autorizzazione. Al riguardo va poi precisato che, poiché il provvedimento ex articolo 25 L.F. non necessita di formule sacramentali, la mera attestazione del giudice delegato in ordine alla mancanza di fondi, che fa seguito alla istanza con la quale il curatore gli rappresenta che il fallimento non dispone della liquidità necessaria a sostenere le spese del processo, va interpretata quale contestuale, implicita autorizzazione alla costituzione in quel processo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il curatore non è obbligato a munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio per promuovere il procedimento di estensione del fallimento di cui all'articolo 147, comma 4, L.F. L'articolo 25 n. 6, L.F. prescrive, infatti, l'autorizzazione allorché il curatore debba stare in giudizio "come attore o convenuto", mentre il procedimento di estensione per la dichiarazione di fallimento non è riducibile ad un processo tra parti contrapposte in cui l'istante assume la veste di attore ed il fallendo quella di convenuto, vuoi perché il legittimato all'azione non è titolare di un diritto soggettivo al fallimento del debitore, vuoi perché l'accoglimento della domanda è idoneo a dar luogo ad un accertamento costitutivo valevole erga omnes. Inoltre, la decisione di agire o di resistere in giudizio non può più configurarsi come frutto di una scelta sostanzialmente spettante al giudice delegato, ma deve, al contrario, ritenersi una scelta del curatore, rispetto alla quale l'autorizzazione del giudice testimonia l'avvenuto controllo della legittimità (e non anche del merito) dell'iniziativa, controllo che non è necessario qualora detta iniziativa sia doverosa e la legittimazione del curatore sia già espressamente prevista dalla legge come nell'ipotesi dell'estensione del fallimento di cui all'articolo 147, comma 4, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La decisione di agire o di resistere in giudizio non può più configurarsi come frutto di una scelta sostanzialmente spettante al giudice delegato, ma deve, al contrario, ritenersi una scelta del curatore, rispetto alla quale l'autorizzazione del giudice testimonia l'avvenuto controllo della legittimità (e non anche del merito) dell'iniziativa, controllo che non è necessario qualora detta iniziativa sia doverosa e la legittimazione del curatore sia già espressamente prevista dalla legge. (Fattispecie in tema di estensione del fallimento di cui all'articolo 147, comma 4, L.F.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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