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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10562 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Palermo, 04 Giugno 2014. .

Concordato di gruppo - Modesta percentuale di soddisfazione dei creditori - Valutazione dell'alternativa liquidazione fallimentare


Deve ritenersi legittima una modesta percentuale di soddisfacimento (nella specie del 3%) dei creditori chirografari e dei privilegiati in tutto od in parte incapienti laddove il patrimonio venga destinato al soddisfacimento dei rispettivi creditori privilegiati nei limiti della capienza dei beni oggetto della garanzia, sia rispettato l'ordine legale delle cause di prelazione e qualora i creditori chirografari e quelli privilegiati in tutto o in parte incapienti non riceverebbero soddisfacimento alcuno nell'ipotesi della liquidazione fallimentare. (Fattispecie di concordato di gruppo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)