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Tribunale di Palermo, 04 Giugno 2014. .
Concordato di gruppo - Unicità della procedura, del piano e della adunanza dei creditori - Computo delle maggioranze riferito non ad ogni singola impresa ma all'unico programma concordatario
Nel concordato di gruppo, i rapporti che legano le varie imprese del gruppo giustificano e legittimano sia una valutazione sostanziale che una trattazione a livello procedurale unitaria del piano concordatario e quindi una gestione integralmente unitaria della procedura concorsuale, con unica adunanza dei creditori e un computo delle maggioranze riferito non già ad ogni singola d'impresa bensì all'unico programma concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)