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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10558 - pubb. 09/06/2014.

Concordato di gruppo, trattazione unitaria della procedura, della adunanza dei creditori e del computo delle maggioranze


Tribunale di Palermo, 04 Giugno 2014. Est. Gabriella Giammona.

Concordato preventivo - Concordato di gruppo - Unico piano aziendale riferito all'impresa di gruppo - Interesse dei creditori e migliore svolgimento dell'attività liquidatoria unitaria - Ammissibilità

Concordato di gruppo - Unicità della procedura, del piano e della adunanza dei creditori - Computo delle maggioranze riferito non ad ogni singola impresa ma all'unico programma concordatario

Concordato di gruppo - Piano concordatario - Relazione degli attestatori - Distinzione di attività e passività di ogni singola impresa - Idoneità a consentire ai creditori di verificare la propria posizione creditoria e l'impatto della proposta sul proprio credito

Concordato di gruppo - Modesta percentuale di soddisfazione dei creditori - Valutazione dell'alternativa liquidazione fallimentare


È ammissibile il concordato cosiddetto di gruppo fondato su un piano aziendale riferito all'impresa di gruppo ove il piano risulti rispondente all'interesse dei creditori e favorisca un'attività liquidatoria unitaria in virtù delle strette connessioni esistenti tra le imprese facenti parte del gruppo e preveda l'abbattimento dell'esposizione debitoria infragruppo in modo tale da rendere possibile la prosecuzione dell'attività aziendale nel suo complesso attraverso l'intervento di un assuntore in forma di società appositamente costituita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato di gruppo, i rapporti che legano le varie imprese del gruppo giustificano e legittimano sia una valutazione sostanziale che una trattazione a livello procedurale unitaria del piano concordatario e quindi una gestione integralmente unitaria della procedura concorsuale, con unica adunanza dei creditori e un computo delle maggioranze riferito non già ad ogni singola d'impresa bensì all'unico programma concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato di gruppo, il piano e la relazione redatta dagli esperti attestatori devono tenere distinte le attività e passività di ogni singola impresa e devono consentire ad ogni singolo creditore di verificare la propria posizione creditoria e l'impatto della proposta concordataria sul loro soddisfacimento e l'alternativa in caso di liquidazione fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi legittima una modesta percentuale di soddisfacimento (nella specie del 3%) dei creditori chirografari e dei privilegiati in tutto od in parte incapienti laddove il patrimonio venga destinato al soddisfacimento dei rispettivi creditori privilegiati nei limiti della capienza dei beni oggetto della garanzia, sia rispettato l'ordine legale delle cause di prelazione e qualora i creditori chirografari e quelli privilegiati in tutto o in parte incapienti non riceverebbero soddisfacimento alcuno nell'ipotesi della liquidazione fallimentare. (Fattispecie di concordato di gruppo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Massimiliano Ratti e Gaetano Sangiorgi


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