Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10554 - pubb. 09/06/2014

Nel concordato con cessione dei beni i creditori non possono chiedere la risoluzione anche quando il ricavato dalla liquidazione è notevolmente inferiore a quello prospettato

Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2014, n. 6022. Est. Magda Cristiano.


Concordato preventivo con cessione dei beni - Obbligo dell'imprenditore di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio - Garanzia di pagamento dei creditori in una misura percentuale prefissata - Esclusione

Concordato preventivo con cessione dei beni - Procedura riconducibile alla più vasta categoria dei procedimenti di esecuzione forzata - Realizzazione della garanzia patrimoniale - Possibilità per i creditori di beneficiare del maggior ricavato dalla vendita dei beni rispetto a quanto promesso

Concordato preventivo con cessione dei beni - Somma ricavata dalla vendita notevolmente inferiore a quella necessaria a garantire il pagamento dei crediti nella percentuale indicata - Risoluzione - Esclusione - Applicazione dell'articolo 1984 c.c. in tema di cessio bonorum - Esclusione



Nel concordato con cessione dei beni, l'imprenditore assume l'obbligo di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata. Nella domanda di concordato con cessione, l'indicazione della percentuale di soddisfacimento dei crediti è dunque necessaria al fine di consentire ai creditori di valutare la convenienza della proposta, nonché la sua fattibilità economica, ma, a meno di un'espressa previsione in tal senso, non costituisce manifestazione di una volontà negoziale sulla quale si forma il consenso o l'accettazione, perché ciò equivarrebbe a ritenere sempre necessaria la soluzione della forma del concordato misto, in cui la cessione è accompagnata dall'impegno a garantire i creditori una percentuale minima di soddisfacimento, laddove l'oggetto dell'obbligazione del concordato con cessione è unicamente l'impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori liberi da vincoli ignoti che ne impediscono la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il concordato con cessione dei beni prevede la realizzazione di un piano di tipo liquidatorio riconducibile, nella fase esecutiva, così come accade nella procedura fallimentare, alla più vasta categoria dei procedimenti in senso lato di esecuzione forzata, nel quale, pertanto, il ricavato della vendita dei beni va distribuito a favore dei creditori, i quali beneficiano dell'eventuale miglior risultato, rispetto a quello promesso, in ragione della garanzia generale per loro rappresentata dal patrimonio del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve escludersi che nel concordato con cessione dei beni, ove l'entità del soddisfacimento deriva dal risultato della liquidazione, sul quale non può esservi alcuna preventiva certezza, i creditori che, ciò nonostante, hanno approvato la proposta, possano chiedere la risoluzione nell'ipotesi in cui la somma ricavata dalla vendita dei beni si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento dei loro crediti nella percentuale indicata, non potendosi configurare inadempimento rispetto ad un'obbligazione che il debitore non ha assunto. In tal caso, l'inadempimento che giustifica la risoluzione potrà, piuttosto, essere invocato qualora il patrimonio conferito sia risultato privo delle qualità promesse ai sensi dell'articolo 1497 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Né argomenti in senso contrario possono trarsi dall'articolo 1984 c.c., norma dettata in tema di disciplina della cessio bonorum, la quale prevede che, se non vi è patto contrario, il debitore è liberato solo dal giorno in cui i creditori ricevono la parte loro spettante sul ricavato "nei limiti" di quanto ricevuto. Può, infatti, in linea di principio ritenersi che la cessio bonorum costituisca modello di riferimento del concordato con cessione, ma non vi è dubbio che tra i due istituti ricorrano notevoli divergenze, tali da non consentire l'applicazione pedissequa della disciplina codicistica alla procedura concorsuale, la più importante delle quali attiene proprio all'effetto esdebitatorio nei confronti di tutti i creditori, effetto che deriva dall'esecuzione del concordato nei termini in cui è stato accettato dalla maggioranza di costoro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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