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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10553 - pubb. 09/06/2014.

Mancata corrispondenza tra la richiesta di chiarimenti del tribunale e il successivo provvedimento di inammissibilità del concordato. Affidabilità e completezza della documentazione alla base della valutazione dei creditori


Cassazione civile, sez. I, 04 Giugno 2014, n. 12549. Est. Piccininni.

Concordato preventivo - Concessione al debitore di un termine per l'integrazione del piano e la produzione di nuovi documenti - Potere discrezionale del tribunale - Mancata corrispondenza tra la richiesta di chiarimenti e il provvedimento di inammissibilità del concordato - Irrilevanza

Concordato preventivo - Funzione dei creditori di valutare la convenienza della proposta - Completezza ed affidabilità della documentazione prodotta - Necessità - Fattispecie in tema di omessa indicazione di diritti personali sui beni del debitore e della omessa identificazione del successore nella titolarità dell'impresa


La concessione al proponente il concordato di un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti costituisce non un dovere ma una facoltà (espressione della condizione di favore che il legislatore ha inteso riconoscere alle procedure concorsuali minori) di cui il tribunale può a sua discrezione avvalersi quando ritenga che le lacune riscontrate, per la loro entità e consistenza, possano essere agevolmente colmate, in modo da consentire il superamento del vaglio dell'ammissibilità e di dar seguito alla proposta. Pertanto, rispetto all'esercizio di tale potere, il debitore non è titolare di alcun diritto, mentre resta fermo l'obbligo a suo carico di corredare la richiesta di concordato di tutta la documentazione necessaria, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 161 L.F. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto infondata la censura di nullità del provvedimento con il quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato per aspetti diversi da quelli esposti nella richiesta di chiarimenti al debitore). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il presupposto per il corretto esercizio del nuovo compito assegnato ai creditori di valutare la convenienza economica della proposta di concordato senza l'intervento tutorio del giudice deve essere individuato nella completezza e nell'affidabilità della documentazione prodotta (illustrata ed interpretata dal professionista attestatore e, quindi, dal commissario giudiziale), posto che solo una puntuale conoscenza della situazione realmente esistente può consentir loro di esprimere consapevolmente il giudizio che sono chiamati a formulare. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta sotto il profilo della mancata indicazione di titolari di diritti personali sui beni del debitore e per omessa identificazione del successore nella titolarità dell'impresa). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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