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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10552 - pubb. 09/06/2014.

Atti di frode commessi prima del concordato: la Cassazione chiarisce la loro rilevanza quanto a valenza decettiva per i creditori e allo scopo di avvalersi dello strumento concordatario


Cassazione civile, sez. I, 04 Giugno 2014, n. 12533. Est. De Chiara.

Concordato preventivo - Atti di frode - Potere di accertamento del tribunale in mancanza di opposizioni - Sussistenza

Concordato preventivo - Atti di frode commessi anteriormente alla procedura - Rilevanza ai fini della revoca o del diniego dell'omologazione - Requisiti - Situazioni idonee ad influire sul giudizio dei creditori scoperte dal commissario giudiziale - Fattispecie

Concordato preventivo - Atti di frode commessi anteriormente all'inizio della procedura - Comportamenti depauperativi finalizzati all'utilizzo dello strumento concordatario - Rilevanza ex articolo 173 L.F.


Il tribunale può negare l'omologazione del concordato preventivo, anche qualora non siano state proposte opposizioni, ove emergano circostanze, quali, per esempio, la commissione di atti in frode ai creditori, che ai sensi dell'articolo 173 L.F. avrebbero comportato la revoca dell'ammissione. Il potere in questione è, infatti, espressione del doveroso controllo sulla regolarità della procedura, non limitato ai soli dati formali, ed espressione dei poteri officiosi del tribunale nelle tre fasi dell'ammissione, dell'eventuale revoca e dell'omologazione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nozione di atto di frode commesso anteriormente alla procedura di concordato preventivo esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, tali cioè che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, situazioni che siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperte, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non siano da considerarsi atti di frode, ma semplici irregolarità contabili, non ostative, di per sé stesse, alla ammissione ed alla omologazione del concordato e delle quali non è stata evidenziata in modo puntuale una valenza decettiva per il ceto creditorio, comportamenti quali: l'intestazione del 99% delle quote ad una signora mai interessatasi dell'azienda; il ritardato deposito dei bilanci relativi agli anni di crisi dell'impresa; l'irregolare tenuta dei registri Iva, del registro degli acquisti, del registro dei corrispettivi e del registro riepilogativo; la vendita all'ingrosso sottocosto delle rimanenze di magazzino senza fatturazione e senza autorizzazione ex articolo 15 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; la mancata adozione di provvedimenti conseguenti alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche se espressamente dichiarate dal proponente, possono assumere rilievo quali atti di frode idonei per la revoca del concordato o il diniego della omologazione, i comportamenti depauperati del patrimonio posti in essere dal debitore con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, ponendo i creditori di fronte ad una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali, così da indurli ad accettare una proposta comunque migliore della prospettiva liquidatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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