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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10467 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 15 Maggio 2014. .

Concordato preventivo - Termine per l’adempimento del piano - Assenza di una norma che preveda espressamente il termine massimo di durata della procedura concordataria - Applicabilità analogica dell’art. 2 bis L.89/01 - Sussistenza - Piano di concordato che preveda un termine di adempimento superiore a sei anni - Inammissibilità


Tenendo presente l’assenza di una norma che fissi in modo preciso il limite temporale di durata della procedura concordataria, comprensiva della fase di attuazione del piano di risanamento della crisi d’impresa, occorre procedere, secondo interpretazione analogica, all’applicazione dell’art. 2 bis L.89/01, che fissa in sei anni la durata della procedura di esecuzione concorsuale. (Raffaella Argenzio) (riproduzione riservata)