Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10466 - pubb. 26/05/2014

Concordato preventivo e termine per l’esecuzione del piano

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 15 Maggio 2014. Est. Rabuano.


Concordato preventivo - Termine per l’adempimento del piano - Assenza di una norma che preveda espressamente il termine massimo di durata della procedura concordataria - Applicabilità analogica dell’art. 2 bis L.89/01 - Sussistenza - Piano di concordato che preveda un termine di adempimento superiore a sei anni - Inammissibilità

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi - Norme del modello cautelare uniforme - Applicabilità



Tenendo presente l’assenza di una norma che fissi in modo preciso il limite temporale di durata della procedura concordataria, comprensiva della fase di attuazione del piano di risanamento della crisi d’impresa, occorre procedere, secondo interpretazione analogica, all’applicazione dell’art. 2 bis L.89/01, che fissa in sei anni la durata della procedura di esecuzione concorsuale. (Raffaella Argenzio) (riproduzione riservata)

Ai provvedimenti cautelari ex art. 15, comma 8, l. fall. si applicano le norme del modello cautelare uniforme per quanto compatibili. (Mario Rossi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Astolfo Di Amato


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