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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10459 - pubb. 26/05/2014.

Il tribunale deve verificare l'eventuale esistenza di atti di frode anche nella fase dell'omologazione, indipendentemente dall'avvio del procedimento previsto dall'articolo 173 L.F.


Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2014, n. 10778. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Verifica di eventuali atti di frode - Necessità - Mancato avvio del procedimento previsto dall'articolo 173 L.F. - Irrilevanza


Il tribunale è tenuto a verificare l'esistenza di atti di frode anche in sede di omologazione del concordato preventivo e ciò indipendentemente dal fatto che sia stato avviato il procedimento previsto dall'articolo 173 L.F. Il controllo di legittimità spettante al giudice si realizza, infatti, facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca e omologazione nelle quali si articola la procedura di concordato preventivo, ove il conferimento dell'efficacia giuridica al consenso espresso dai creditori richiede la verifica della persistenza fino all'omologa delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura, seppure già scrutinate nella fase iniziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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