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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10448 - pubb. 22/05/2014.

Domanda riconvenzionale dell'opposto e mutamento della quantificazione monetaria del dovuto


Tribunale di Cremona, 03 Gennaio 2010. Est. Milesi.

Procedimento monitorio - Opposizione - Domanda riconvenzionale dell'opposto - Mutamento in senso ampliativo o restrittivo della quantificazione monetaria del dovuto.


In tema di ammissibilità della riconvenzionale avanzata dall’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si può definire mera modifica della domanda (e come tale consentita anche all'opposto indipendentemente dalle riconvenzionali avversarie) quella che, lasciando immutati causa petendi e petitum immediato, modifichi in senso ampliativo o restrittivo la mera quantificazione monetaria del dovuto. È dunque ammissibile la domanda riconvenzionale dell’opposto che, non comportando immutazione dei fatti posti a fondamento dell'azione e non introducendo un tema d'indagine completamente nuovo, chieda la condanna dell’opponente al pagamento dei premi assicurativi successivi all’emissione del decreto ingiuntivo opposto. (Andrea Milesi) (riproduzione riservata)

In tema di contratto di assicurazione, qualora l’agente non abbia ricevuto il potere specifico di convenire clausole di rescindibilità, esse non sono efficaci nei confronti del rappresentato, versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 1398 c.c.. (Andrea Milesi) (riproduzione riservata)

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