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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10442 - pubb. 21/05/2014.

Responsabilità degli organi sociali per il danno da ulteriori interessi maturati sull'esposizione debitoria della società in conseguenza del ritardo nella dichiarazione di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 14 Ottobre 2013, n. 23233. Est. Di Amato.

Società di capitali - Amministratori - Responsabilità - Amministratori e sindaci - Liquidazione equitativa del danno - Determinazione degli interessi - Insindacabilità in cassazione - Fattispecie.


In tema di responsabilità degli organi sociali, l'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, nonché l'accertamento del relativo presupposto, costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, sono il frutto un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che una volta ritenuto certo ed esistente il danno, individuato negli ulteriori interessi maturati sull'esposizione debitoria della società in conseguenza del ritardo con il quale il fallimento era stato dichiarato, ha provveduto alla liquidazione equitativa, dando rilievo alla notevole difficoltà dei conteggi, da operarsi sulle singole voci di credito ammesse al passivo, depurate dagli esiti delle contestazioni insorte e plausibilmente possibili con precisione solo al momento della chiusura del fallimento, anche in considerazione della difficoltà di reperimento della documentazione necessaria per ciascuna ragione di credito, applicando un tasso del venti per cento annuo sulla detta esposizione). (massima ufficiale)

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