Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10407 - pubb. 14/05/2014

Sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili

Appello Catania, 11 Luglio 2013. Est. Rita Russo.


Partecipazione del Pubblico Ministero – Causa in cui il pm non ha potere di proporre l’azione – Notifica dell’appello – Esclusione.



Solo quando il P.M. interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre ex art. 70, n. 1, gli è riconosciuto il potere di impugnazione, espressione del più ampio potere di assumere l’iniziativa processuale; nel caso di P.M. interveniente nelle altre cause di cui ai nn. 2, 3 e 5 dell’art. 70, non è riconosciuto il potere di impugnazione, dipendendo l’attività processuale del P.M. da quella delle parti e, quindi, anche la scelta di reagire ad una sentenza ritenuta ingiusta. Di conseguenza, nel primo caso, l’eventuale atto di appello non deve essere notificato né comunicato al P.M. non potendo questi proporre un eventuale appello incidentale ed essendo l’intervento dell’organo pubblico in secondo grado assicurato dalla partecipazione del P.G. alle udienze. Peraltro si deve ricordare che non è necessaria la partecipazione del P.M. all’udienza né la presentazione da parte sua di conclusioni orali o scritte, essendo, invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire. Risulta, pertanto, decisivo, ai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato del processo, ossia che gli siano stati comunicati gli atti processuali, (o notificati) essendo rimessa alla sua diligenza la concreta partecipazione al processo e la formulazione delle conclusioni (Cass. 9713/2004; Cass. 19727/2003; Cass. 571/2000). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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