Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10404 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. III, 04 Febbraio 2014. .


Danno biologico – Danno morale – Liquidazione separata – Sussiste.



Il danno biologico inteso quale lesione del diritto alla salute ed il danno morale inteso quale sofferenza conseguente all'illecito non costituiscono, di per sè, voci automaticamente sovrapponibili, sicchè la separata liquidazione delle stesse non determina, di per sè, alcuna indebita duplicazione (sentenze 12 settembre 2011, n. 18641, 16 febbraio 2012, n. 2228, e 3 ottobre 2013, n. 22585). Infatti, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie di danno biologico e danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice al fine di dare contenuto e parametrare la liquidazione del danno risarcibile. Pertanto è erronea la sentenza di merito, la quale a tali sottocategorie abbia fatto riferimento, solo se, attraverso il ricorso al danno biologico ed al danno morale, siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli (ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno "biologico" che in quello "morale"); se, invece, facendo riferimento alle tradizionali locuzioni, il giudice abbia avuto riguardo a pregiudizi concretamente diversi, la decisione non può considerarsi erronea in diritto" (così la sentenza 19 febbraio 2013, n. 4043). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)