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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10396 - pubb. 12/05/2014.

La fase esecutiva del concordato con cessione dei beni è riconducibile alla più ampia categoria dei procedimenti di esecuzione forzata in senso lato


Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2011. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Concordato preventivo - Provvedimenti del giudice delegato in esecuzione della sentenza di omologa - Funzione esecutiva - Ricorribilità in cassazione - Sussistenza.

Concordato preventivo - Fase esecutiva del concordato per cessione dei beni - Riconducibilità alla categoria dei procedimenti di esecuzione forzata.


I provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione delle disposizioni della sentenza di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita di beni ceduti i creditori, nella misura in cui assolvono ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare, rientrano anch'essi nel nonno degli atti di giurisdizione esecutiva. Analoga caratteristica hanno i successivi decreti emessi dal tribunale a seguito di reclamo, ai quali pure occorre perciò estendere il regime della ricorribilità in cassazione applicabile, a norma degli articoli 617 e 618 c.p.c., ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili.

È regola generale, valida a maggior ragione quando si sia proceduto alla nomina di un commissario liquidatore, con compiti per molti aspetti simili a quelli del curatore fallimentare, che anche la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni sia riconducibile ad una più vasta categoria di procedimenti di esecuzione forzata in senso lato, al pari della procedura fallimentare, non potendosi mettere in discussione la necessità del ricorso al controllo giurisdizionale della legittimità dell'azione esecutiva, quando esso sia sollecitato (dal debitore o dai creditori o da altri soggetti coinvolti nella procedura) al fine di far rilevare eventuali vizi formali degli atti compiuti o dai provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo: esattamente come accade nella liquidazione fallimentare o nell'esecuzione individuale, ancorché in questi ultimi casi i parametri ai quali si deve commisurare la legittimità degli atti esecutivi possano risultare parzialmente diversi.

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