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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10387 - pubb. 08/05/2014.

Affidamento: dubbi sul nuovo 337-quater c.c.


Tribunale di Milano, 24 Febbraio 2014. Est. Villa.

Affidamento esclusivo - Nuovo art 337 quater cc - Mancanza di coordinamento normativo.


Nel riscrivere la disciplina dell’affidamento esclusivo il nuovo testo dell’art 337 quater cc ha introdotto alcune modifiche rispetto al previgente art 155 bis cc che non paiono perfettamente coordinate. La norma prevede infatti che “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice”. Se è infatti comprensibile la riproduzione dell’ultimo periodo non si comprende come mai sia stato introdotto l’esercizio congiunto per le “decisioni di maggiore interesse”. Previsione che finisce per rendere sovrapponibile l’affidamento esclusivo con l’affidamento condiviso con esercizio separato delle questioni di ordinaria amministrazione,  e che non pare coordinata con  il nuovo art 316 cc (che all’ultimo comma prevede che “Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio”, senza alcun riferimento alla condivisione delle decisioni di maggiore interesse). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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