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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10383 - pubb. 08/05/2014.

Patto commissorio e contratto di vendita con patto di retrovendita: sproporzione tra controprestazioni


Cassazione civile, sez. II, 17 Marzo 2014, n. 6175. Est. Parziale.

Elementi essenziali del divieto di patto commissorio - Contratto di vendita con patto di retrovendita - Sproporzione tra prestazione e controprestazione a cronico stato di bisogno del venditore.


Non costituisce violazione del divieto di patto commissorio la clausola di un contratto di vendita che preveda la restituzione del bene ceduto da effettuarsi, all’avvenuto esatto adempimento di parte venditrice, tra le medesime parti ed al medesimo prezzo (nel caso di specie, il contratto di vendita prevedeva espressamente la restituzione delle quote di una S.r.l. al medesimo prezzo originariamente pagato). (Anteo Picello) (riproduzione riservata)

La clausola di un contratto che dispone la restituzione del bene tra le medesime parti acquirente/venditrice ed al medesimo prezzo, senza alcun tipo di interessi sulle somme originariamente versate, riconduce la fattispecie nell’ambito di una vendita contenente un patto di retrovendita, non potendosi individuare nel sinallagma contrattuale un prestito (né, quindi, una funzione di garanzia). (Anteo Picello) (riproduzione riservata)

L’eventuale stato di crisi in cui versa parte venditrice non rileva se non risulta provata la sproporzione tra prestazione e controprestazione, ovvero tra il prezzo di vendita e il valore del bene ceduto (nel caso di specie, il “cronico stato di bisogno del venditore” è risultato irrilevante in quanto la Corte d’Appello aveva escluso che vi fosse la prova della sproporzione tra il prezzo di vendita e il valore delle quote di S.r.l. cedute). (Anteo Picello) (riproduzione riservata)

Elementi essenziali che individuano una violazione del divieto di patto commissorio, che sono quindi necessari per poter determinare la nullità del relativo patto, sono: (a) la preesistenza del debito e (b) l'alienazione del bene che costituisce la garanzia della somma prestata. (Anteo Picello) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Anteo Picello, LL. M.


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