Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10375 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Luglio 2008. .


Concordato preventivo - Funzione del liquidatore giudiziale nominato nel provvedimento di omologa - Tutela degli interessi dei creditori in vista della migliore riuscita della liquidazione dei beni ceduti - Legittimazione a resistere all'opposizione proposta dal debitore avverso provvedimenti esecutivi ritenuti non conformi alla legge - Sussistenza.



Il liquidatore designato dal provvedimento di omologazione del concordato è chiamato a svolgere una funzione di tutela degli interessi dei creditori in vista della migliore riuscita della liquidazione dei beni ceduti. Nell'attuazione di tale compito egli è, evidentemente, anche tenuto a far sì che la liquidazione si svolga in modo legittimo, donde il suo interesse e la sua sicura legittimazione a resistere all'opposizione proposta dal debitore avverso eventuali provvedimenti esecutivi ritenuti non conforme alla legge, se del caso coltivando il giudizio anche in sede di legittimità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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