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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10374 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Luglio 2008. .

Concordato preventivo - Provvedimenti del giudice delegato relativi all'attività di vendita - Atti di giurisdizione esecutiva - Ricorribilità in cassazione.


I provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione delle disposizioni della sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni del debitore ceduti ai creditori, nella misura in cui assolvono ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare, rientrano anch'essi nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva e tale natura deve riconoscersi ai successivi decreti emessi dal tribunale a seguito di reclamo, ai quali pure occorre perciò estendere il regime della ricorribilità in cassazione applicabile, a norma degli articoli 617 e 618 c.p.c., ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)