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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10372 - pubb. 07/05/2014.

Concordato preventivo con cessione dei beni: le vendite poste in essere dallo stesso imprenditore o dal liquidatore giudiziale hanno natura coattiva


Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Luglio 2008, n. 19506. Est. Rordorf.

Concordato preventivo - Cessione dei beni - Natura giuridica delle vendite eseguite direttamente dall'imprenditore o dal liquidatore giudiziale - Finalità satisfattorie dei creditori analoghe a quelle della procedura esecutiva fallimentare - Natura di esecuzione forzata - Sussistenza.

Concordato preventivo - Provvedimenti del giudice delegato relativi all'attività di vendita - Atti di giurisdizione esecutiva - Ricorribilità in cassazione.

Concordato preventivo - Funzione del liquidatore giudiziale nominato nel provvedimento di omologa - Tutela degli interessi dei creditori in vista della migliore riuscita della liquidazione dei beni ceduti - Legittimazione a resistere all'opposizione proposta dal debitore avverso provvedimenti esecutivi ritenuti non conformi alla legge - Sussistenza.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Disposizioni del tribunale in ordine alle modalità della liquidazione così come dettate nel provvedimento di omologazione - Idoneità al passaggio in giudicato - Esclusione.


Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la vendita dei beni ceduti, anche quando vi provvede direttamente l'imprenditore o, a maggior ragione, il liquidatore di nomina giudiziale, ha luogo in un contesto proceduralizzato dai dettami del concordato omologato, attraverso atti che il medesimo debitore non sarebbe più ormai libero di non compiere, per finalità satisfattorie dei creditori del tutto analoghe a quelle della procedura esecutiva fallimentare ed in un ambito di controlli pubblici del pari destinati a garantire il raggiungimento di tale finalità. Da ciò consegue che (in generale, ma tanto più quando ci si sia proceduto alla nomina di un commissario liquidatore, con compiti per molti aspetti non dissimili da quelli di un curatore fallimentare) anche la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni è riconducibile ad una più vasta categoria di procedimenti di esecuzione forzata (in senso lato) al pari della procedura fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione delle disposizioni della sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni del debitore ceduti ai creditori, nella misura in cui assolvono ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare, rientrano anch'essi nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva e tale natura deve riconoscersi ai successivi decreti emessi dal tribunale a seguito di reclamo, ai quali pure occorre perciò estendere il regime della ricorribilità in cassazione applicabile, a norma degli articoli 617 e 618 c.p.c., ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il liquidatore designato dal provvedimento di omologazione del concordato è chiamato a svolgere una funzione di tutela degli interessi dei creditori in vista della migliore riuscita della liquidazione dei beni ceduti. Nell'attuazione di tale compito egli è, evidentemente, anche tenuto a far sì che la liquidazione si svolga in modo legittimo, donde il suo interesse e la sua sicura legittimazione a resistere all'opposizione proposta dal debitore avverso eventuali provvedimenti esecutivi ritenuti non conforme alla legge, se del caso coltivando il giudizio anche in sede di legittimità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le disposizioni eventualmente dettate dal tribunale nel provvedimento di omologa del concordato preventivo in ordine alle modalità di liquidazione dei beni hanno natura meramente integrativa della volontà delle parti e non sono pertanto idonee al passaggio in giudicato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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