Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10362 - pubb. 05/05/2014

Ancora alle Sezioni unite la questione del rapporto tra le procedure di concordato e di fallimento

Cassazione civile, sez. I, 30 Aprile 2014, n. 9476. Est. De Chiara.


Concordato preventivo - Dichiarazione di fallimento - Rapporto tra le due procedure - Principio della prevalenza del concordato preventivo sul fallimento - Funzione preventiva del concordato attraverso una soluzione alternativa basata sull'accordo del debitore con la maggioranza dei creditori - Contrasto con la sentenza delle Sezioni unite n. 1521 del 2013.



La prima sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa al rapporto tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento, affermando che la sentenza delle Sezioni unite n. 1521 del 2013, non si sarebbe limitata a negare che l'esame della domanda di concordato condizioni quello della richiesta di fallimento, ma, valutando il rapporto tra le due procedure nel loro complesso, abbia negato che l'apertura della seconda sia condizionata all'esaurimento della soluzione concordata della crisi.
Il Collegio è, invece, dell'avviso che la pendenza della procedura di concordato preventivo precluda la possibilità di dichiarare il fallimento e che, più in generale, il principio della prevalenza della procedura di concordato non possa dirsi superato per effetto della eliminazione dell'inciso contenuto nell'articolo 160 L.F., secondo il quale all'imprenditore veniva concessa la facoltà di proporre il concordato preventivo fino a che il suo fallimento non fosse stato dichiarato.
Non può, infatti, escludersi, prosegue la Corte, che il principio della prevalenza sul fallimento del concordato preventivo sia altrimenti ricavabile dal sistema, il quale attribuisce al secondo la funzione di prevenire il fallimento attraverso una soluzione alternativa basata sull'accordo del debitore con la maggioranza dei creditori. Tale funzione preventiva comporta che, prima di dichiarare il fallimento, debba essere esaminata l'eventuale domanda di concordato, per far luogo, poi, alla dichiarazione del fallimento solo in caso di mancata apertura della procedura minore. Inoltre, una volta aperta quest'ultima ai sensi dell'articolo 163 L.F., il fallimento non potrà più essere dichiarato sino alla conclusione di essa in senso negativo, ossia con la mancata approvazione ai sensi dell'articolo 169, il rigetto ai sensi dell'articolo 180, ultimo comma, ovvero la revoca dell'ammissione ai sensi dell'articolo 173.
La Corte afferma, quindi, che, allorché sia pendente anche la domanda di concordato, l'istanza (o richiesta) di fallimento non è sospesa ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., in quanto manca il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le due domande e che, in tal caso, non è nemmeno corretto parlare di temporanea improcedibilità della domanda di fallimento, dato che nulla osta ad una decisione di rigetto. Semplicemente il fallimento non potrà essere dichiarato sino all'esito negativo della domanda di concordato.
La Corte precisa, poi, che la regola della temporanea non dichiarabilità del fallimento non trova applicazione con riguardo alle fasi di impugnazione dei provvedimenti che pongono fine alla prospettiva concordataria, per cui non è necessario attendere l'esito dell'impugnazione per dichiarare il fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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