Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10360 - pubb. 05/05/2014

Revoca del concordato sulla base di fatto non adeguatamente e compiutamente esposto nella proposta

Cassazione civile, sez. I, 18 Aprile 2014, n. 9050. Est. Maria Di Virgilio.


Concordato preventivo - Revoca - Fatti accertati dal commissario giudiziale - Interpretazione - Accertamento di fatti individuati nella loro completezza e rilevanza in un momento successivo.

Concordato preventivo - Revoca - Dichiarazione di fallimento - Distinzione delle due fasi - Necessità.



Nell'articolo 173 L.F., l'interpretazione letterale e sistematica del riferimento agli atti accertati dal commissario, non esaurisce il suo contenuto precettivo nel richiamo al fatto "scoperto" perché ignoto nella sua materialità, ma ben può ricomprendere il fatto non adeguatamente e compiutamente esposto in sede di proposta di concordato ed allegati, e che quindi può dirsi "accertato" dal commissario, in quanto individuato nella sua completezza e rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori, solo successivamente. Il giudizio che riscontri la differenza rilevante tra quanto esposto nella proposta e quanto risultante dagli accertamenti del commissario integra un chiaro giudizio di fatto, sottratto al vaglio di legittimità, se congruamente motivato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La formulazione dell'articolo 173, comma 2, L.F. (il quale prevede che, posta la pronuncia di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, il tribunale "su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza a norma dell'articolo 18") evidenzia la chiara distinzione tra le due fasi, di revoca e quella successiva ed eventuale di dichiarazione di fallimento, che richiede l'impulso del creditore o del pubblico ministero, in sintonia con quanto previsto dall'articolo 6 L.F. (Nel caso di specie, revocato il concordato preventivo, era stato dichiarato il fallimento sulla base di una istanza che era stata, però, in precedenza dichiarata inammissibile). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Andrea Balba


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