Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10328 - pubb. 17/04/2014

Ratio del reclamo per la inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado

Tribunale Taranto, 26 Febbraio 2014. Est. Casarano.


Appello civile – Efficacia esecutiva della sentenza – Sospensione – Non reclamabilità dell’ordinanza.



Nel giudizio di appello, il reclamo ex art. 669 terdecies avverso l’istanza di inibitoria dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 351 c.p.c. – il quale prevede espressamente che il giudice d’appello provvede sulla sospensiva alla prima udienza con ordinanza non impugnabile – va escluso e, la ratio della non impugnabilità – non reclamabilità della sospensiva risiede nello scopo di evitare che vi sia un andirivieni di decisioni anticipatorie sulla esecutività della sentenza di primo grado. (Michela Forte) (riproduzione riservata)


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