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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10324 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Milano, 20 Marzo 2014. .

Ascendenti – Rapporti con i nipoti – Competenza del tribunale ordinario – Dlgs 154/2013.


Il dlgs 154/2013 ha riservato in modo elettivo al Tribunale per i Minorenni la competenza a pronunciarsi sul diritto degli ascendenti e, consacrando una situazione giuridica soggettiva degli stessi, ha loro conferito diretta legittimazione attiva così non essendo più ipotizzabile una sostituzione processuale (81 c.p.c.). Resta, però, sempre ammissibile: 1) una competenza del Tribunale ordinario nei limiti ex art. 337-ter comma c.c. dove, cioè, i genitori facciano valere il “diverso” e autonomo diritto del minore ai rapporti con i nonni; 2) una competenza del Tribunale ordinario dove si tratti solo di “prendere atto” dell’accordo raggiunto dai genitori. Peraltro, è appena il caso di ricordare che, nei tempi di spettanza del singolo genitore, questi può richiedere e decidere il coinvolgimento dei propri ascendenti come ritiene utile e opportuno (poiché si tratta di regolare il contenuto della situazione giuridica a lui spettante). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)