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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10290 - pubb. 10/04/2014.

Fondo patrimoniale, omessa annotazione e responsabilità del notaio. Il credito della banca risultante dal passivo del conto corrente intestato la ditta individuale non è di per sé estraneo ai bisogni della famiglia


Tribunale di Mantova, 14 Febbraio 2013. Est. Francesca Arrigoni.

Responsabilità professionale del notaio – Obbligo di annotazione senza ritardo della costituzione del fondo patrimoniale.

Responsabilità professionale del notaio per omessa o ritardata annotazione della costituzione del fondo patrimoniale – Risarcimento del danno: onere della prova.

Art.170 c.c. – Credito da passivo di conto corrente intestato a ditta individuale – Non è di per sé estraneo ai bisogni della famiglia.


E’ onere del notaio rogante quello di provvedere a richiedere senza ritardo l’annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio, al fine di assicurare la finalità tipica di opponibilità ai terzi. Da un lato, infatti, stante il valore dell’annotazione del fondo rispetto alla trascrizione (degradata a mera pubblicità notizia) deve ritenersi che l’obbligo gravante sul notaio di trascrivere senza ritardo l’atto ai sensi dell’art.2671 c.c. vada riferito nel caso di specie, considerato il disposto dell’art.162 ultimo comma c.c. anche alla “annotazione senza ritardo”.
Sotto altro profilo, anche ove si volesse ritenere che dall’ordinamento non sia desumibile uno specifico obbligo in tal senso, deve comunque riconoscersi come rientri nella diligenza propria della specifica attività professionale svolta, ai sensi dell’art.1176 c.c., l’obbligazione di annotare senza ritardo la costituzione del fondo patrimoniale. Dunque, dinanzi ad una legge ambigua o ad una giurisprudenza contrastata circa l’obbligo, o no, per il notaio di compiere un certo adempimento, necessario per la validità o l’opponibilità dell’atto da lui rogato, il notaio deve comunque adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

In caso di domanda proposta contro il notaio volta al risarcimento del danno conseguente all’espropriazione di beni facenti parte del fondo patrimoniale da lui non tempestivamente annotato, al fine di verificare se la tempestiva annotazione della costituzione del fondo avrebbe evitato il danno è onere di parte attrice fornire la prova che l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio avrebbe reso impignorabile il compendio aggredito. Prova rilevante deve ritenersi quella diretta ad accertare la natura dei crediti azionati nella procedura esecutiva al fine di effettuare il giudizio controfattuale circa l’opponibilità ai sensi dell’art.170 c.c. del fondo trascritto. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

La circostanza che il credito azionato nella procedura di espropriazione di beni facenti parte del fondo patrimoniale derivi da passivo di conto corrente intestato alla ditta individuale dell’attore non è sufficiente a ritenere di per sé che si tratti di credito estraneo ai bisogni della famiglia  ai sensi dell’art.170 c.c., ben potendo trattarsi di crediti volti a potenziare l’attività lavorativa dell’attore al fine di mantenere la propria famiglia, in assenza di finalità speculative. Alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez.trib., sentenza n.15862 del 7/7/09; Cass., sez.III, sentenza n.5684 del 15/3/2006; Cass., sez.III, sentenza n.134 del 7/1/84), vanno comprese nei bisogni della famiglia non solo le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, ma anche quelle destinate a potenziare le capacità lavorative, eventualmente imprenditoriali, dell’attore, specie quando si tratti di impresa individuale. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale

Segnalazione di Eva Castagnoli, Avvocato in Reggio Emilia eva@castagnoli.it