Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10288 - pubb. 10/04/2014

Conseguenze in ordine alla configurabilità di uno spoglio a mezzo dell'ufficiale giudiziario

Cassazione civile, sez. III, 28 Agosto 2007, n. 18179. Est. Frasca.


Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Atto di spoglio - "Animus spoliandi" - Spoglio alla presenza od autorizzato da pubblici ufficiali - Decreto di aggiudicazione nella espropriazione immobiliare - Natura - Titolo esecutivo - Efficacia soggettiva - Nei confronti del debitore esecutato e del possessore e detentore dell'immobile - Condizioni - Conseguenze in ordine alla configurabilità di uno spoglio a mezzo dell'ufficiale giudiziario.



Nell'espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo, senza che vi corrisponda una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e in quanto tale opponibile anche all'aggiudicatario cui l'immobile è stato trasferito "iussu iudicis". Ne consegue che perché lo svolgimento dell'attività esecutiva dia luogo ad uno spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario è necessario che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l'esecuzione. (massima ufficiale)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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