Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10259 - pubb. 03/04/2014

Associazione temporanea di imprese, azione promossa dalla mandataria per conto delle imprese riunite e distinzione delle posizioni processuali quanto a petitum e causa petendi

Tribunale Asti, 03 Febbraio 2009. Est. Rampini.


Associazione temporanea di imprese - Contratto di servizio pubblico - Azione promossa dall'impresa mandataria per conto delle imprese riunite in associazione - Distinzione delle posizioni processuali quanto a petitum e causa petendi - Necessità.



E' inammissibile un'azione promossa contro il committente per il recupero di un credito di un'associazione temporanea d'imprese, in dipendenza di un contratto di servizio pubblico, promossa dall'impresa capogruppo quale mandataria, e dunque anche per la mandante-associata, senza tenere distinte le posizioni processuali delle imprese riunite nell'A.T.I. quanto a petitum e causa petendi, posto che i poteri della capogruppo non si estendono sino alla configurazione di un patrimonio distinto dell'associazione rispetto a quello delle associate. Al fine di rendere ammissibile una siffatta domanda cumulativa (che non tiene conto degli specifici diritti e delle specifiche pretese rispettivamente vantati dalle imprese associtae) non è neppure possibile invocare la solidarietà attiva di cui all'art. 1298 c.c., posto che nel nostro ordinamento solo la solidarietà passiva è la regola, ai sensi dell'art. 1294 c.c., quella attiva sussistendo soltanto per effetto di espressa previsione di legge ovvero di specifica pattuizione, e non essendo sufficiente a farla presumere l'identità della prestazione dovuta. (Marco Venturino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Venturino


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