Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10255 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pavia, 26 Febbraio 2014. .


Fallimento - Applicazione dell'articolo 118, comma 3, Codice degli appalti - Esclusione.



Intervenuto il fallimento, anche alla luce della ratio normativa come sopra sviluppata, vengono meno le ragioni di tutela del subappaltatore e della committenza: il subappaltatore, in disparte l’effettivo pagamento (che avverrà in moneta fallimentare), trova soddisfazione nella valutazione della propria posizione creditoria in sede di verifica del passivo; la stazione appaltante è garantita dal fatto che non sarà più esposta ad eventuali doppi pagamenti in quanto, una volta pagata la procedura fallimentare, sarà questa a farsi carico, in sede di riparto, della soddisfazione di tutti i creditori anteriori. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)


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