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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10191 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Vicenza, 11 Marzo 2013. .

Fallimento – Concordato preventivo – Concordato con riserva – Crediti professionali – Pagamento anteriore all’omologazione del concordato – Fatto rilevante ex art. 173 l.f..


Il pagamento dei professionisti che hanno collaborato alla predisposizione della proposta e del piano concordatari, eseguito prima della omologazione del concordato può rilevare ai sensi dell’art. 173 l.f., trattandosi potenzialmente di atto in frode ai creditori, sotto il profilo della sottrazione di attivo ai creditori di grado poziore rispetto ai crediti dei professionisti, che di fatto potrebbero risultare preferiti, salvo che quanto intempestivamente ricevuto non venga restituito, non potendosi nel momento del pagamento valutare l’esistenza di liquidità sufficiente per escludere il danno ai creditori di grado poziore o di pari grado dei percipienti e la sicura utilità per la massa dell’opera dei professionisti, in uno con il nesso di adeguatezza funzionale rispetto alla procedura di concordato o fallimento, ed alla continuità tra le procedure (ragion per cui neppure possono essere autorizzati come eventuali atti di straordinaria amministrazione). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)