Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10190 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Vicenza, 11 Marzo 2013. .


Fallimento – Concordato preventivo – Concordato con riserva – Crediti professionali – Prededuzione – Momento di accertamento – Tempo del pagamento.



Il credito dei professionisti del concordato, quali garanti della buona riuscita della proposta e del piano concordatari, sulla base della buona fede e degli obblighi di protezione, può godere in astratto della prededuzione, ma questa collocazione può essere accertata soltanto dopo l’omologazione del concordato, ovvero dopo la verifica dello stato passivo nel fallimento eventualmente successivo, sicché i professionisti non possono essere pagati prima di tale momento, per l’impossibilità di sapere se vi siano, con assoluta certezza, risorse sufficienti a pagare tutti i crediti in prededuzione ed i creditori privilegiati di grado pari o poziore, ed accertare sia l’adeguatezza funzionale rispetto alla procedura concorsuale del loro operato che la concreta utilità per la massa, oltre alla continuità procedurale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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