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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10189 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Vicenza, 11 Marzo 2013. .

Fallimento – Concordato preventivo – Concordato con riserva – Finanziamento ponte (in funzione del C.P.) – Utilizzato per pagare i professionisti nel concordato con riserva – Prededuzione – Non spettanza.


Non spetta la prededuzione al finanziatore che ha prestato del denaro (con mutuo di scopo) al soggetto che si accinge a chiedere il concordato preventivo, il quale, nella consapevolezza dello stesso finanziatore, utilizzi la somma ricevuta per pagare i professionisti del concordato, anticipando l’effetto prededuttivo voluto dalla legge, che non è però ancora riscontrabile all’atto del pagamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)