Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10165 - pubb. 01/07/2010

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Appello Napoli, 17 Febbraio 2014. .


Procedimento civile - Reclamo camerale ex articolo 789 c.p.c. - Provvedimenti che non abbiano carattere sostanzialmente decisorio - Rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado - Esclusione.



La natura integralmente ed automaticamente sostitutiva della decisione impugnata che deve riconoscersi al cd. reclamo camerale di cui all'articolo 739 c.p.c., quando questo sia rivolto contro provvedimenti che non abbiano carattere sostanzialmente decisorio, impedisce al giudice di secondo grado di rimettere le parti innanzi a quello di primo grado e ciò anche nei casi previsti o analoghi a quelli di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c. Pertanto, il giudice adito con un reclamo avverso un provvedimento camerale che non abbia la sostanza tipica di una sentenza non può rimettere le parti innanzi al giudice di primo grado, ma deve esaminare e riesaminare, nei limiti segnati dalle domande e non già dai motivi delle parti, la correttezza del merito della decisione gravata, a seconda dei casi, confermandola, revocandola o modificandola, senza neppure la necessità di dichiarare previamente l'eventuale nullità degli atti del procedimento di primo grado che non siano eventualmente necessari ai fini della decisione o all'eliminazione degli effetti medio tempore prodotti, ostandovi il principio generale di cui all'articolo 156, comma 3, c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)