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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10153 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 2013. .

Fallimento - Revoca del fallimento - Art. 18 legge fall. - Produzione degli effetti della sentenza di revoca solo dal passaggio in giudicato di tale sentenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 legge fall., nella parte in cui non prevede che la sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento produca i suoi effetti dalla data di pubblicazione della stessa o in subordine dalla data della sua pubblicazione presso il registro delle imprese - così non potendosi rimuovere lo "status" di fallito e interrompere la liquidazione dell'attivo fino al passaggio in giudicato della sentenza - perché, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, diversa e privilegiata è la posizione dei creditori rispetto al debitore, i cui interessi comunque trovano pur sempre un riconoscimento nella previsione della possibilità di sospendere l'attività di liquidazione, mentre, con riguardo alla violazione dell'art. 41 cost., la legge fallimentare non impedisce al fallito di intraprendere una nuova attività economica. (massima ufficiale)