Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10145 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Torino, 21 Giugno 2013. .


Obbligazione contratti - Cd. “principio di relatività del contratto” - Conferimento da parte del professionista ad altro soggetto dell'incarico di direzione lavori - Esclusione.



Il cd. “principio di relatività del contratto”, consacrato nell'articolo 1372 c.c., impedisce che l'incarico di direzione lavori conferito ad un professionista possa da questi essere conferito ad altro soggetto. Il contratto è, infatti, un autoregolamento di interessi privati e, quindi, in definitiva, uno strumento attraverso il quale i soggetti dispongono della propria  sfera personale e patrimoniale; questo spiega come il contratto debba esplicare la sua efficacia rispetto alle parti e non anche rispetto ai terzi (soltanto in via eccezionale la legge riconosce l’efficacia del contratto anche rispetto ai terzi, con esclusivo riguardo agli effetti favorevoli e salva la facoltà di rifiuto del destinatario, come nel contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. e nella promessa gratuita). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)