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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10129 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Locri, 18 Dicembre 2013. .

Concordato preventivo - Rapporti giuridici pendenti - Applicazione del principio della cristallizzazione della massa - Esclusione - Divieto di pagamento dei debiti pregressi - Esclusione.


Gli atti solutori di rapporti giuridici pendenti nei quali le prestazioni delle parti non sono ancora eseguite o compiutamente eseguite al momento della domanda di concordato non sono sottoposti al principio di cristallizzazione della massa al momento della pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese né alla consequenziale distinzione tra crediti anteriori e crediti posteriori alla stessa. Pertanto, tali atti non risultano soggetti al divieto di pagamento dei crediti pregressi e devono ritenersi legittimi pur in assenza di preventiva autorizzazione dell’impresa in concordato, in quanto costituenti atti di ordinaria amministrazione. (Eleonora Pagani) (riproduzione riservata)