Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10066 - pubb. 19/02/2014

Revoca concordato preventivo per compimento di atti in frode ai creditori

Tribunale Marsala, 30 Luglio 2013. Est. Russolillo.


Concordato preventivo con cessione di beni - Revoca per atti in frode ai creditori - Rappresentazione non corretta della situazione patrimoniale dell'impresa - Volontarietà dei fatti - Disvalore della condotta in sito nella decettività della stessa.

Concordato preventivo con cessione di beni - Cessione di beni nella fase che precede l'apertura della procedura di concordato - Inammissibilità.



La rappresentazione non corretta della situazione patrimoniale dell’impresa, dovuta all’omessa esposizione di passività esistenti per importi significativi, successivamente rilevate dal commissario giudiziale, può rientrare nella categoria degli “altri atti in frode”, sol che si ravvisi in base ad elementi univoci la volontarietà dei fatti costitutivi del comportamento fraudolento, atteso che il disvalore della condotta che determina la revoca del concordato preventivo è già insito nella decettività della stessa, cioè nella capacità di trarre in inganno i creditori, senza necessità che sia valorizzata la particolare finalità perseguita dal proponente. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

La cessione in fase anteriore all’apertura del concordato preventivo liquidatorio di beni indicati in inventario costituisce atto in frode ai sensi dell’art. 173, co. 3, l.f., indipendentemente dalla destinazione del ricavato alla soddisfazione di crediti asseritamente prededucibili, non potendo contemporaneamente il debitore indicare determinati beni fra quelli facenti parte dell’attivo da liquidare in sede concordataria e, nel contempo, anticipare la vendita degli stessi a data anteriore all’apertura della procedura onde soddisfare alcuni dei creditori. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)

L’inidoneità del pagamento a ledere la par condicio creditorum, può assumere rilevanza al fine di escludere la natura straordinaria dell’atto e, dunque, la necessità dell’autorizzazione ex art. 167 l.f. ove compiuto successivamente all’apertura del concordato, ma non ne fa venir meno la natura fraudolenta quando i creditori non ne siano stati informati e ne sia conseguita una falsa rappresentazione della realtà esistente al momento del voto. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Pasquale Russolillo


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