Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10065 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Marsala, 05 Febbraio 2014. .


Trattamento crediti tributari e contributivi nel concordato in continuità – Moratoria dei crediti erariali e contributivi – Ammissibilità.



La disposizione dell’art. 182-ter in tema di transazione fiscale, nella parte in cui vieta che i crediti tributari o contributivi assistiti da privilegio subiscano un trattamento deteriore rispetto ai creditori che abbiano un privilegio inferiore o interessi economici omogenei, deve essere interpretato, nell’ipotesi di concordato in continuità - nel quale i creditori muniti di prelazione vanno pagati immediatamente salvo moratoria annuale - come riferita esclusivamente alle percentuali di soddisfazione e non ai tempi di pagamento, atteso che, diversamente opinando, verrebbe meno la facoltà per il proponente un concordato in continuità di dilazionare il pagamento di crediti erariali e contributivi, accedendo alla transazione fiscale, ogniqualvolta fra i creditori concorsuali vi siano privilegiati di rango inferiore. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)


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