Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10057 - pubb. 19/02/2014

Nuovo regime di impugnazione del riconoscimento: Catania spiega quale sarà il regime transitorio

Appello Catania, 22 Luglio 2013. Est. Rita Russo.


Impugnazione del riconoscimento da parte del figlio – De jure condendo: nuovo art. 263 c.c. – Regime transitorio – precisazioni.

Fenomeni interiore homine – Rilevanza giuridica  – Esclusione.



L’attuazione della delega contenuta nella Legge 219/2012 - de jure condendo - riforma l’art. 263 c.c. nel senso che l’azione resta imprescrittibile per il figlio, ma viene introdotto un termine di decadenza che determina la improponibilità della azione oltre i cinque anni dalla annotazione (“L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento”). Così facendo si pone anche - ovviamente - un problema di disciplina transitoria, in particolare per le azioni che sono già state proposte; e lo stesso testo di decreto legislativo  dispone, quanto alla disciplina transitoria, che, pur applicandosi la norma anche ai figli nati prima della entrata in vigore della legge 219/2012, i termini  per proporre l’azione di impugnazione, previsti dall’articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sicchè, a riforma completata, dovrà decorrere un primo quinquennio, oltre il quale si consolideranno tutti i riconoscimenti di figli nati fuori dal matrimonio (già figli naturali) di vecchia data; ma entro questo quinquennio, le azioni già promosse e quelle promuovende non possono essere considerate soggette a decadenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tutti i fenomeni che si esauriscono in interiore homine, non rilevano per il diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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