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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10053 - pubb. 17/02/2014.

Concordato preventivo e nuova finanza messa a disposizione da terzi tramite trust


Tribunale di Pescara, 17 Gennaio 2014. Est. Anna Fortieri.

Concordato preventivo - Fattibilità della proposta - Controllo del tribunale - Contenuto.

Concordato preventivo - Revoca del concordato ex articolo 173 L.F. - Attività di gran lunga superiori al fabbisogno concordatario - Irrilevanza di condotte omissive in ordine a voci del passivo e della eventuale erronea informazione dei creditori.

Concordato preventivo - Fattibilità giuridica della proposta - Compatibilità con norme inderogabili - Valutazione in concreto caso per caso.

Concordato preventivo - Trust - Compatibilità - Attività messe a disposizione da un terzo.


In tema di fattibilità della proposta di concordato preventivo, rientrano nell'ambito del controllo riservato al tribunale la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del giudizio di fattibilità del piano, l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato, nonché l'eventuale inidoneità della medesima, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i crediti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora il valore delle attività messe a disposizione della procedura di concordato preventivo (nel caso di specie da un terzo) sia nettamente superiore al fabbisogno concordatario, deve essere esclusa la possibilità di ritenere che le condotte omissive poste in essere dal debitore possano portare ad una erronea informazione dei creditori o integrare la fattispecie della dolosa pretermissione di voci del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La fattibilità giuridica della proposta deve essere intesa nel senso della compatibilità della medesima a norme giuridiche inderogabili, da valutarsi tenendo conto del contenuto della proposta stessa e delle finalità perseguite; i margini di intervento del giudice chiamato alla verifica in questione non sono, pertanto, identificabili a priori ed in astratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora la proposta di concordato preventivo si fondi anche sul ricavato dalla liquidazione di beni costituiti in trust di proprietà di un terzo, non si pongono i problemi di compatibilità dell'istituto del trust con la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15, lettera e) della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 e quindi di sottrazione agli organi della procedura concorsuale dei beni che costituiscono la garanzia patrimoniale del debitore. (Nel caso di specie la proposta destinava alla soddisfazione dei creditori concordatari il 15% del ricavato dalla liquidazione dei beni costituiti in trust da un terzo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Luca Cosentino


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