Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10033 - pubb. 13/02/2014

Diritto del fallito di accedere al fascicolo fallimentare e potere del giudice delegato di pronunciarsi su apposita istanza

Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Maggio 2001, n. 181. Est. Vitrone.


Fallimento - Diritto di accesso al fascicolo della procedura - Diritto del fallito alla libera consultazione del fascicolo - Presentazione di apposita istanza con indicazione degli atti richiesti - Necessità.



Le esigenze di riservatezza che sono proprie della procedura concorsuale portano ad escludere che nei confronti dei soggetti comunque coinvolti nella procedura possa riconoscersi il diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare e attribuisce loro solo un limitato diritto di informazione, subordinato alla presentazione di una specifica motivata istanza che consenta non solo l'identificazione degli atti che si intendono visionare ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione, e riconosce al giudice delegato il potere discrezionale di autorizzare o meno il richiesto esame. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale

Segnalazione di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova avvocato.cuzzocrea@gmail.com  


 


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