Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10029 - pubb. 12/02/2014

Azione revocatoria di atti di apporto di beni al patrimonio separato e segregato costituito per finalità assistenziali e previdenziali

Tribunale Nola, 24 Ottobre 2013. Est. Savarese.


Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – Atti di apporto di beni al patrimonio separato e segregato costituito per finalità assistenziali e previdenziali – Ammissibilità – Analogia con lo schema del fondo patrimoniale e del trust.

Qualificazione del relativo negozio giuridico – Natura gratuita o onerosa del negozio – Criteri di individuazione – Rilevanza della “causa concreta”.



L’apporto di determinati beni al patrimonio di fondi aventi finalità assistenziale e previdenziale, costituenti patrimoni segregati e separati, con lo scopo di assicurare ai partecipanti al fondo prestazioni assistenziali e previdenziali costituisce operazione negoziale complessivamente divergente tanto rispetto allo schema del fondo patrimoniale quanto a quello del “trust” in senso stretto, attingendo struttura e finalità comuni ad entrambe queste figure, ma in esse non risolvendosi compiutamente. La finalità assorbente, in particolare, riposa sull’assicurazione, a vantaggio di membri indeterminati di un nucleo individuato e precisamente definito nel regolamento stesso del fondo, di una serie di prestazioni assistenziali e previdenziali, laddove invece la finalità principale (assistenziale e previdenziale a vantaggio di un determinato nucleo, in parte indeterminato perché allargato a futuri, eventuali discendenti dei legittimati) si realizza costituendo un patrimonio “segregato” e “separato”, sottratto ad iniziative esecutive e cautelari. In quanto tale, tuttavia, esso è certamente accomunabile all’istituto del fondo patrimoniale sotto il profilo dell’astratta revocabilità quale atto a titolo gratuito. (Antonio Cimmino) (Riproduzione riservata)

Al fine di stabilire la natura gratuita o onerosa di tali negozi di apporto al fondo, necessario risulta l’apprezzamento della causa “concreta”, costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato (SS.UU. 18.03.2010 n. 6538 nonché Cass. 10490/2006) dovendosi in particolare tener conto dei seguenti fattori: a) entità attribuzione; b) durata del rapporto; c) qualità del soggetto; d) prospettiva di subire un depauperamento collegato o non collegato ad un sia pur indiretto guadagno o ad un risparmio di spesa. (Antonio Cimmino) (Riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un’obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, agli effetti dell’art. 64 l. fall. solo quando dall’operazione che esso conclude – sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi – il terzo non ne trae nessun concreto vantaggio patrimoniale ed egli abbia inteso così recare un vantaggio al debitore; può invece la ragione considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ad elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege”. (Antonio Cimmino) (Riproduzione riservata)

La costituzione di un patrimonio segregato e separato, se non accompagnata da una trasparente informazione di quantità e qualità di prestazioni collegate al funzionamento del fondo, non può che apparire, nel mondo dei traffici giuridici ed al ceto creditorio, quale segregazione di informazione sulla consistenza del patrimonio del debitore, da cui deriva la inevitabile presunzione di gratuità degli atti di apporto al fondo e di destinazione di essi a null’altro che a sottrarre beni dei debitori dalla garanzia patrimoniale dei creditori di cui all’art. 2740 c.c. (Antonio Cimmino) (Riproduzione riservata)

La finalità di garantire il patrimonio per gli interessi della famiglia, sottraendolo all’esecuzione dei creditori, non costituisce un interesse sufficientemente rilevante, sotto il profilo delle utilità strettamente patrimoniali, tale da attribuire all’atto stesso natura onerosa. (Antonio Cimmino) (Riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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