Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10024 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 2013. .


Sentenza - Ultra ed extra petita - Domanda ex art. 2932 cod. civ. - Pronuncia di condanna a contrarre - Extrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.



La sentenza di condanna ad un "facere" (nella specie, consistente nel trasferire al fiduciante la titolarità anche formale della quota societaria intestata al fiduciario) è diversa da quella costitutiva, prevista dall'art. 2932 cod. civ., perché, a differenza di quest'ultima, non produce di per se stessa l'effetto traslativo invocato dalla parte, ma impone alla controparte di svolgere l'attività negoziale necessaria alla produzione di quell'effetto; tuttavia, la condanna a contrarre non eccede i limiti della cognizione del giudice adito con la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ponendosi rispetto a questa come minore a maggiore, onde non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice di merito che, sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., pronunci condanna allo svolgimento dell'attività negoziale necessaria alla produzione del richiesto effetto traslativo. (massima ufficiale)