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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9736 - pubb. 21/11/2013.

L’Amministrazione di sostegno va esclusa se il paziente è affetto da agiti suicidari


Tribunale di Milano, 27 Agosto 2013. Est. Buffone.

Amministrazione di sostegno – Interdizione – Criterio discretivo – Soggetto auto o etero lesivo – Inadeguatezza dell’amministrazione di sostegno – Paziente con tendenze suicidarie.


L’amministrazione di sostegno è preferibilmente da escludere “per l'attitudine del soggetto protetto a porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti”. In particolare, va esclusa in presenza di soggetto portatore di patologia psichiatrica che conduca a tendenze suicidarie. In un contesto del genere, infatti, l’amministrazione di sostegno – anche per lo speciale ed esclusivo meccanismo di confronto continuo con la persona beneficiaria (v. art. 410 c.c.) – rischierebbe di pregiudicare in modo gravissimo la persona protetta perché anche le tendenze suicidarie non potrebbero essere inibite prontamente ed in modo efficace. In ipotesi del genere, insomma, è la misura di totale limitazione della capacità di agire che deve essere applicata alla persona da proteggere: non certo per rievocare lo stigma che la coscienza contemporanea ripudia e la normativa di nuovo conio combatte, bensì per fornire una risposta di protezione più adeguata, efficacia, con valenza giuridica totalmente sostitutiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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